POLITICA
Banche, la Camera vota fiducia al governo sul decreto. Al via Odg, seduta fiume per ok entro domani
La Camera vota sì alla fiducia posta dal governo sul decreto legge sulle banche di credito cooperativo. Seduta fiume, ok al provvedimento entro domani
In sintesi, si prevede che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (Bcc) è consentito solo agli istituti appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo; parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo può continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in S.p.a.
Le principali modifiche apportate in sede referente riguardano: 1) la facoltà della Bcc di recedere dal contratto di coesione che la lega al gruppo bancario. In tale ipotesi, così come nel caso in cui sia esclusa dal gruppo, la Bcc può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In assenza di tali condizioni, delibera la propria liquidazione; 2) sono definite con maggiore precisione le competenze riservate al Ministro dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia nell'ambito dell'attuazione della riforma delle Bcc, attribuendo in via esclusiva alla Banca d'Italia le funzioni di vigilanza alle quali risulta preposta dall'ordinamento e, dall'altro lato, affidando al Ministro dell'economia e finanze la definizione degli aspetti relativi all'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario operativo.
GACS: la Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza
La garanzia sui crediti in sofferenza. Il Capo II (articoli da 3 a 13) del provvedimento reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza - GACS). In estrema sintesi, oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni cd. senior, ossia quelle considerate più sicure in quanto sopportano per ultime le perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le tranches di titoli coperte dalla garanzie di Stato.
Le garanzie possono essere chieste dalle società che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato, come anche ribadito dalla Commissione europea al fine di non dar vita ad aiuti di Stato.
Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti. Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all'investment grade da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.
Per effetto delle principali modifiche apportate durante l'esame in Commissione: 1) le operazioni di cartolarizzazione possono avere come sottostante anche i crediti in sofferenza degli intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario) con sede in Italia, oltre che delle banche; 2) i crediti da cedere sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al valore contabile netto alla data della cessione, in luogo del valore netto di bilancio; 3) sono meglio chiarite le parti e la struttura dell'operazione di cartolarizzazione. In particolare, il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti deve essere diverso dalla società cedente e non appartenere allo stesso gruppo; 4) i pagamenti delle somme dovute ai prestatori di servizi, tra l'altro, possono essere condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o nel recupero, in relazione ai portafogli di credi ceduti, ovvero possono essere postergati al completo rimborso del capitale dei titoli senior.
Misure fiscali
Il Capo III contiene disposizioni fiscali. In particolare, l'articolo 14 esclude da tassazione i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali e a procedure di amministrazione straordinaria, ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi, fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura. L'articolo 15 disciplina il trattamento, ai fini delle imposte dirette, da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte: il trattamento fiscale di tali cessioni è equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.
L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato previsto che anche i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di vendite giudiziarie in favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa siano assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, in caso di acquisto della prima casa.
Credito a imprese e tutela risparmio
L'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro Ue. Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.
Anatocismo
Nel corso dell'esame in commissione Finanze sono state inserite norme (articolo 17-bis) che modificano le vigenti disposizioni in tema di interessi prodotti nelle operazioni relative all'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo). Si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore ad un anno (divieto di capitalizzazione infrannuale degli interessi); gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.