ITALIA
Domiciliari, depenalizzazione, messa alla prova. Ecco il nuovo ddl carceri
La Camera approva in via definitiva il disegno di legge sulle pene alternative. Forte protesta della Lega in aula
Roma
Sì definitivo dell'aula della Camera al ddl sulle pene alternative al carcere che contiene fra l'altro anche la depenalizzazione dell'immigrazione clandestina e le norme sulla messa alla prova. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 332 sì, 104 no e 22 astenuti. Contro il provvedimento si sono espressi la Lega, che ha praticato l'ostruzionismo, il M5S e Fdi. Molti degli astenuti si sono registrati tra i banchi di Fi. Dopo il voto, Nicola Molteni della Lega ha urlato rivolto ai banchi del Pd "Vergogna".
Domiciliari come pena principale, depenalizzazione, messa alla prova. Sono i tre pilastri sui quali si struttura la riforma del sistema sanzionatorio approvata in via definitiva dalla Camera. La legge, due deleghe e sedici articoli in tutto, ridisciplina anche il procedimento nei confronti degli irreperibili abolendo l'istituto della contumacia. Non tutte le norme però saranno immediatamente applicabili, all'attuazione della depenalizzazione e dei domiciliari dovrà infatti provvedere il governo attraverso appositi decreti legislativi. Ecco, in sintesi, le principali novità.
Domiciliari pena principale
Nel codice penale entra a pieno titolo la pena detentiva non carceraria, ossia reclusione o arresto presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza. Secondo la delega, i domiciliari dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a tre anni. Se invece la reclusione va da tre a cinque anni, sarà il giudice a decidere tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere.
Detenzione oraria
La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano invece in carcere i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile anche tenuto conto della tutela della persona offesa.
Lavori di pubblica utilità
Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Per almeno dieci giorni, il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.
Meno reati
In forza di una delega il governo trasformerà in semplici illeciti amministrativi una articolata serie di reati. La depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
Domiciliari come pena principale, depenalizzazione, messa alla prova. Sono i tre pilastri sui quali si struttura la riforma del sistema sanzionatorio approvata in via definitiva dalla Camera. La legge, due deleghe e sedici articoli in tutto, ridisciplina anche il procedimento nei confronti degli irreperibili abolendo l'istituto della contumacia. Non tutte le norme però saranno immediatamente applicabili, all'attuazione della depenalizzazione e dei domiciliari dovrà infatti provvedere il governo attraverso appositi decreti legislativi. Ecco, in sintesi, le principali novità.
Domiciliari pena principale
Nel codice penale entra a pieno titolo la pena detentiva non carceraria, ossia reclusione o arresto presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza. Secondo la delega, i domiciliari dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a tre anni. Se invece la reclusione va da tre a cinque anni, sarà il giudice a decidere tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere.
Detenzione oraria
La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano invece in carcere i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile anche tenuto conto della tutela della persona offesa.
Lavori di pubblica utilità
Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Per almeno dieci giorni, il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.
Meno reati
In forza di una delega il governo trasformerà in semplici illeciti amministrativi una articolata serie di reati. La depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.