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POLITICA

Disposizioni in contrasto con disciplina dettata dallo Stato

Coronavirus. Cdm impugna legge Valle D'Aosta su aperture

Con la legge n.11 del 9 dicembre 2020 si consente di riaprire sul territorio regionale ad una serie di attività che, al momento, "in forza delle disposizioni del Dpcm del 3 dicembre 2020, sono inibite o comunque fortemente limitate sul territorio nazionale"

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Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge della Regione Valle d'Aosta n.11 del 9 dicembre 2020 che consente "la riapertura sul territorio regionale di una serie di attività che, al momento, in forza delle disposizioni del Dpcm del 3 dicembre 2020, sono inibite o comunque fortemente limitate sul territorio nazionale, in ragione dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19". Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm.

Il Cdm ha deliberato, si legge nella nota, di impugnare la legge della Regione Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, recante: “Misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato di emergenza” in quanto le disposizioni contenute nell’articolo 2, commi 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, nell’articolo 3, comma 1, lettera a), e nell’articolo 4 consentono la riapertura sul territorio regionale di una serie di attività che, al momento, in forza delle disposizioni del Dpcm 3 dicembre 2020, sono inibite o comunque fortemente limitate sul territorio nazionale, in ragione dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19.

Tali disposizioni eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con la disciplina dettata dallo Stato in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica, in violazione dei principi costituzionali in materia di tutela della salute, di profilassi internazionale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e q), e terzo comma, della Costituzione,  dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione, e del principio di leale collaborazione, desumibile dagli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, nonché in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, in materia di ordine pubblico e sicurezza.
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