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Coronavirus

Le restrizioni per i due scenari di emergenza

Bozza Dpcm: ecco le misure per le zone di elevata o massima gravità

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C'è uno "scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto" che si "colloca in uno 'scenario di tipo 3'". E un altro di "massima gravità" con uno "scenario di tipo 4". Nella bozza del Dpcm si prevede una stretta a livello locale.

Nella zona rossa dovrebbero essere Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d'Aosta. Zona arancione Puglia, Liguria e probabilmente il Veneto e Campania. Per le zone rosse "è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Ed ancora: "E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".

Inoltre "sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro".

Per lo scenario di massima gravità e di un livello di rischio alto che si applicano in uno "scenario di tipo 4" (tramite ordinanze che hanno efficacia per un periodo minimo di 15 giorni) "è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato XX, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivitàsvolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie".

Tutte le attività sportive previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale. 

Ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell'allegato X; i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza".

Misure valide in tutta Italia
Mascherine obbligatorie al chiuso e all'aperto tranne che in luoghi isolati e nei casi previsti (per esempio al ristorante) e per chi fa sport, i bambini con meno di 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili. E' fortemente raccomandato indossarla anche in casa in presenza di non conviventi.

Coprifuoco dalle 22 alle 5 ci si può spostare solo per comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Le piazze/vie a maggior rischio assembramenti possono essere chiuse per tutto l'arco della giornata.

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Sono consentiti solo eventi e competizioni di interesse nazionale in impianti sportivi senza pubblico.

I musei chiudono le porte ai visitatori.

Didattica interamente a distanza per le scuole superiori.

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Stop prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di quelli di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione  sia esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.

Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi, tranne farmacie, parafarmacie,  presidi sanitari,  e  punti  vendita  di  generi alimentari, tabacchi ed edicole all'interno.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Per il trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale - non quello scolastico - è consentito il riempimento dei mezzi fino al 50 per cento.

Nelle zone a basso rischio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono aperti dalle 5 alle 18. il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo. Consentito l'asporto fino alle 22 e il delivery sempre.

E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privato.

Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del ministro della Pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le misure regionali:

1) SCENARIO 3 - ELEVATA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO.

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e anche all'interno dei territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative, necessità o salute. E' comunque consentito il rientro presso il domicilio,
abitazione o residenza.  È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentito l'asporto fino alle 22 e il delivery senza limiti di orario.

2) SCENARIO 4 - SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO

E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Stop a bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.  Resta consentito il delivery, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Tutte le attività sportive, "anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese". Inoltre sono "sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva". E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Resta in presenza la scuola per l'infanzia e della prima media, le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni in Dad.
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