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POLITICA

Il parlamento

​Legittima difesa, terminati odg. In Aula alle 16 il voto finale

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È terminato anche l'esame degli ordini del giorno sulla legittima difesa. L'Aula riprenderà con le dichiarazioni di voto e il voto finale alle 16, dopo lo svolgimento del question time. Votati i 9 articoli tra ieri e stamane. Vediamo nel dettaglio il provvedimento.

Art.1: è sempre legittima
Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 1 della riforma della legittima difesa. L'articolo approvato è uno dei cardini dell'interno provvedimento targato Lega, in quanto dispone in sostanza che "la difesa è sempre legittima". La norma va a modificare l'articolo 52 del codice penale e prevede che "sussiste sempre il rapporto di proporzione" tra offesa e difesa. Non solo. La nuova norma riconosce la legittima difesa anche di fronte alla semplice "minaccia dell'uso di armi". I voti a favore sono stati 372, i voti contrari 102.

Art.2 su "grave turbamento"
Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 2 della riforma della legittima difesa. I voti a favore sono stati 378, i contrari 103. L'articolo 2 modifica l'articolo 55 del codice penale sull'eccesso colposo. L'articolo inserisce tra le cause di non punibilità chi si è difeso in "stato di grave turbamento". Con l'approvazione dell'articolo 2, il codice penale, all'articolo 55 che disciplina l'eccesso colposo, viene così modificato, introducendo un nuovo comma: "Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo". "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". Di fatto, quindi, viene riconosciuta la legittima difesa e, quindi, la non punibilità di chi si difende, se lo ha fatto in stato di "grave turbamento".

Art.3, pena sospesa solo dopo risarcimento
Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 3 della riforma della legittima difesa. I voti a favore sono stati 368, i contrari 100. L'articolo va a modificare l'articolo 165 del codice penale sulla sospensione condizionale della pena. La modifica prevede che, nel caso di condanna, la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Art. 4, pene aumentate a violazione domicilio
Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 4 della riforma della legittima difesa. I voti a favore sono stati 373, i contrari 99. L'articolo va a modificare il codice penale all'articolo 614, aumentando le pene per la violazione di domicilio. L'attuale articolo dispone: "Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Con la modifica approvata vengono così aumentate le pene: "da uno a quattro anni" e "da due a sei anni".

Art.5, pene aumentate per furto in abitazione
Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 5 della riforma della legittima difesa. I voti a favore sono stati 366, mentre i contrari sono 100. L'articolo approvato va a modificare l'articolo 624 bis del codice penale, inasprendo le pene per il furto in abitazione e il furto con strappo. Queste le modifiche: le parole "da tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a sette anni"; le parole: "da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500".

Art.6, inasprimento pene per rapina
Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 6 della riforma della legittima difesa. I voti a favore sono stati 367, i voti contrari 96. L'articolo va a modificare l'articolo 628 del codice penale inasprendo le pene per la rapina. 

Art.7, esclusa responsabilità civile
Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 7 della riforma della legittima difesa. I voti a favore sono stati 365, i voti contrari 103. La nuova norma modifica l'articolo 2044 del codice civile che disciplina la legittima difesa in sede civile e recita: "Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri". L'articolo 7 introduce due commi al codice e dispone che è esclusa in ogni caso la responsabilità civile di chi ha compiuto il fatto. Dunque, chi si è difeso, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dall'essersi difeso. Si prevede, inoltre, che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto "della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato".

Art.8, spese processo a carico dello stato
Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 8 della riforma della legittima difesa. I voti a favore sono stati 376, i voti contrari 15, 88 gli astenuti. Ha votato contro Leu mentre il Pd si è astenuto. La nuova norma introduce il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. L'articolo in questione è l'unico ad aver subito modifiche durante l'esame in commissione, a seguito di un errore nelle coperture finanziarie, in quanto riferite all'anno 2018. Per questo motivo, il provvedimento dovrà tornare al Senato per l'ultima lettura.

Art.9, avrà priorità nei processi
Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 9, ultimo articolo della riforma della legittima difesa. I voti a favore sono stati 366, i contrari 103. La nuova norma prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza di legittima difesa.
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