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Emergenza Covid-19

Scuola, Puglia: dad per tutti nelle province di Bari e Taranto

Il governatore Emiliano ha firmato la nuova ordinanza con restrizioni. Assembramenti e asporto, misure più severe

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Per quanto concerne la scuola, per la provincia di Bari e di Taranto, le nuove disposizioni del governatore Emiliano, in vigore dal 12 marzo fino al 6 aprile, prevedono la sospensione delle attività educative, scolastiche e didattiche in presenza per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, che dovranno svolgersi esclusivamente con la modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

"Le Istituzioni Scolastiche  - si legge nell'ordinanza - attiveranno le disposizioni del Piano Scuola 2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la "frequenza scolastica in presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione".

Assembramenti e asporto, misure più severe
Prevede misure antiassembramento più  severe e ulteriori limitazioni relative alle attività di  somministrazione di alimenti e/o bevande per l'intero territorio  regionale, in particolare dopo le 18 e nei giorni festivi e  prefestivi, l'ordinanza adottata questa sera dal presidente della  Regione Puglia Michele emiliano. Il provvedimento è valido da subito e fino al 6 aprile, cioè dopo Pasqua.       

"Fermo restando l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno  un metro - si legge - è vietato lo stazionamento all'aperto, presso  gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,  le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del  proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali. I Sindaci - continua l'ordinanza - dispongono la chiusura  al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in  determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e  deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle  abitazioni private. Restano salve ulteriori o diverse misure più  restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale  di riferimento".         

Per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e/o  bevande per l'intero territorio regionale con decorrenza immediata e  sino al 6 aprile "fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di  consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque  vietato l'asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all'articolo 27 comma 5 del dpcm 2  marzo 2021. Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da  tutti i soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle  identificate dal codice Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza  cucina ndr). Tutti gli esercizi devono esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse  contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e  delle linee guida vigenti; la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli  spostamenti nel locale enello spazio esterno, salvo che per il tempo  necessario per la consumazione di cibo e bevande. E' sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e  bevande a domicilio; restano salve ulteriori o diverse misure più  restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale  di riferimento". 
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