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ECONOMIA

Lavoro, cosa cambia

Jobs act, in Gazzetta i decreti su contratto a tutele crescenti e nuovi ammortizzatori sociali

La riforma del lavoro pubblicata in Gazzetta Ufficiale. I decreti legislativi che istituiscono il contratto a tutele crescenti e i nuovi ammortizzatore sociali sono stati firmati il 4 marzo dal capo dello Stato, al rientro dalla sua visita a Bruxelles

 

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I primi due decreti attuativi del Jobs act sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e da oggi, sabato 7 marzo, entrano in vigore. In particolare, si potrà iniziare ad assumere con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. La pubblicazione dà il via libera anche al riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali con l'applicazione del nuovo sussidio di disoccupazione (Naspi).

Il nuovo articolo 18 
Nei casi in cui non ricorrano gli estremi per il licenziamento economico di un lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti, il giudice dichiara la cessazione del rapporto di lavoro, condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione, con un tetto minimo di 4 e massimo di 24 mensilità (mentre per le pmi restano le regole attuali: l'indennizzo cresce di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità).

Ammortizzatori
Dal 1° maggio viene istituita la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) per i lavoratori disoccupati, con almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti, che possano far valere 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti. Ha una durata massima di 24 mesi (dal 2017 scendono a 18 mesi), con un importo massimo di 1.300 euro (dal quarto mese scatta una riduzione del 3% al mese), ma l'erogazione è condizionata alla regolare partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa. Per quanti, pur avendo beneficiato della Naspi, dovessero rimanere senza occupazione e in una condizione economica di bisogno, ci sarà l'assegno di disoccupazione (Asdi), istituito in via sperimentale nel 2015, per una durata massima di 6 mesi, per un importo pari al 75% della Naspi (non oltre l'assegno sociale).
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