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MONDO

Migranti, Corte Ue: sulle richieste di asilo è competente lo stato di ingresso

Secondo il regolamento di Dublino, in caso di passaggio illegale delle frontiere il Paese competente non può essere quello in cui la domanda viene presentata ma il primo in cui i migranti sono giunti

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Anche in caso di "crisi migratoria", lo Stato europeo in cui i migranti arrivano è competente per l'esame delle richieste di asilo: lo ha stabilito la Corte europea di giustizia con una sentenza su un caso riguardante la Croazia e la Slovenia ma che interessa da vicino anche l'Italia, Paese in prima linea nella attuale crisi migratoria.    

Secondo il regolamento di Dublino, che norma il diritto di asilo in Ue, ricorda la Corte, in caso di passaggio illegale delle frontiere il Paese competente non può essere quello in cui la domanda viene presentata (in questo caso la Slovenia) ma il primo in cui i migranti sono giunti (la Croazia).  "L'attraversamento della frontiera che abbia avuto luogo in occasione dell'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di Paesi non Ue intenzionati ad ottenere una protezione internazionale non è determinante" nell'esame delle richieste di asilo, che restano di competenza dello Stato di ingresso nell'Unione, come previsto dal regolamento di Dublino III. Non vi è quindi nessuna deroga possibile in virtù dell'eccezionale ondata migratoria,  ha stabilito la Corte Europea in una sentenza che riguarda un contenzioso su un cittadino siriano e i membri di due famiglie afghane arrivati nel 2016 nel Paese balcanico, ma intenzionati a chiedere asilo a Vienna e in Slovenia. La Corte ha stabilito che dovrò essere la Croazia a esaminare le domande di protezione internazionale.

Impugnabile trasferimento in paese arrivo 
Un richiedente asilo arrivato in un Paese ma che presenta la sua domanda in un altro Stato dell' Ue può impugnare in giudizio la richiesta di ritrasferirlo nel Paese d'arrivo, se questa non è presentata entro tre mesi, ossia i termini previsti dal regolamento di Dublino. Lo ha sancito la Corte di giustizia Ue in una causa intentata da un eritreo sbarcato in Italia e poi passato in Germania, dove ha chiesto asilo. Berlino ne aveva chiesto il trasferimento ma, appunto, solo dopo la scadenza dei tre mesi. La Corte ha accolto il parere dell'avvocato generale formulato in tal senso lo scorso 20 giugno.

Procedure asilo più snelle Italia
Ok della Corte Ue a snellire le procedure per l'asilo in Italia. Il richiedente, affermano i giudici, non va necessariamente sentito una seconda volta, se nella prima fase gli è stata "offerta la possibilità di essere ascoltato di persona; il verbale del colloquio sia confluito nel fascicolo del Tribunale; il Tribunale abbia sempre la facoltà di procedere ad una nuova audizione se necessario". La sentenza riguarda un'impugnazione al Tribunale di Milano, contro un no della Commissione Territoriale a riconoscere l'asilo. Il caso riguarda in particolare un cittadino del Mali arrivato in Italia nel 2015 e richiedente asilo. Nel 2016, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano (fase amministrativa), aveva respinto la richiesta dell'uomo, poiché "aveva rilevato l'esistenza di ragioni meramente economiche alla base della richiesta e l'inesistenza di probabili rischi di persecuzione" (fase amministrativa). Il migrante aveva perciò impugnato il rifiuto dinanzi al Tribunale di Milano (fase giurisdizionale), che aveva ritenuto la richiesta di asilo del maliano "manifestamente infondata nel merito, essendo chiaramente accertato che egli l'aveva presentata mosso soltanto dalla propria condizione di estrema povertà". In questo contesto, il Tribunale di Milano aveva chiesto alla Corte Ue, in via pregiudiziale, se, in base al diritto europeo il Tribunale possa decidere immediatamente - come previsto dal diritto italiano in un caso del genere - oppure se debba comunque procedere a una nuova audizione del richiedente asilo.  
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